1. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 in qualità di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati della giustizia di pace con le funzioni di giudice di pace a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di magistrato della giustizia di pace indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 in qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati della giustizia di pace con le funzioni di vice procuratore di pace della Repubblica a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di vice procuratore di pace indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
3. I magistrati onorari che hanno presentato domanda ai sensi dei commi 1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione prescelta tra quelle disponibili individuate dal CSM, con diritto di precedenza all'interno del distretto della corte d'appello nella quale prestano servizio come magistrati onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo si applicano i criteri indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il